Descrizione
A seguito della pubblicazione della Legge 180/2026, viene istituito un elenco degli elettori fuori sede presso l’ufficio elettorale di ciascun Comune. Tale disciplina si applica alle elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento Europeo e ai Referendum art. 75 e 138 della Costituzione, NON si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario, e comune a tutte le categorie, è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliatiin un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA
Termini. La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
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Categoria di “Fuori sede” |
Termine per la domanda |
Consultazioni interessate |
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Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2), in sede fuori Regione |
entro il 31 dicembre di ciascun anno |
quelle dell’anno successivo |
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Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3), in sede fuori Regione |
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell’anno in corso |
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Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) |
non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
quelle dell’anno in corso |
L’iscrizione nell’elenco elettori fuori sede avrà validità annuale, l’elettore che intenda votare fuori sede anche nell’anno successivo dovrà presentare nuova domanda.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
Si pubblica, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile, da trasmettere via PEC comunecaravate@legalmail.it o consegnarla a mano presso Comune di Caravate – Uff. Elettorale – Via Venti Settembre 22.
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Attestazione di ammissione. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
AMMISSIONE AL VOTO
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 11:50